Il corrispettivo dovuto dal cliente all’avvocato è concordato fra le parti, nel rispetto delle norme di riferimento. Al compenso pattuito si aggiungono i c.d. oneri accessori (spese vive documentate, spese generali al 15% ex art. 2 DM 55/2014, eventuali spese di trasferta, CPA al 4% e IVA al 22%).
L’Avv. Mei è disponibile a fornire un preventivo per l’attività da eseguire.
All’atto dell’incarico, ove richiesto, l’Avv. Mei – che applica i parametri ministeriali, se non diversamente specificato o pattuito – può anche emettere un preavviso dettagliato per voce e per data dell’attività svolta a regolari scadenze processuali.
Invitiamo gli interessati a non avere alcun timore di chiarire ogni dubbio sui costi, anche per verificare la possibilità di fruire del patrocinio a spese dello Stato, oppure di una assicurazione per le spese legali (c.d. tutela giudiziaria).
A maggior tutela e garanzia dei propri clienti, in coerenza con le norme deontologiche, l’Avv. Mei ha stipulato una assicurazione per la responsabilità professionale con la Compagnia GENERALI Assicurazioni S.p.a.
Patrocinio a spese dello stato
“[…]Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.” (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24, co. 3).
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (già gratuito patrocinio) consente alla persona, che versi in determinate condizioni socio-reddituali e che vanti una pretesa non manifestatamente infondata, di essere difesa da un avvocato di sua scelta (purché presente nel relativo elenco speciale), senza dover sostenere alcun costo.
Le condizioni per l’ammissione e le disposizioni che regolano tale materia sono contenute nel DPR 115/2002.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare l’importo di € 11.528,41 (Gazzetta Ufficiale 186 del 12.8.2015 – è previsto un aggiornamento ogni due anni).
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e/o degli altri familiari conviventi (si considera, però, esclusivamente il reddito dell’interessato, se questi è in causa contro i familiari). Nel solo caso in cui la persona sia coinvolta in un giudizio penale il limite di reddito va aumentato di € 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Ai fini del calcolo del reddito, vanno considerati tutti i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’ultimo anno (cioè nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio), oltre i redditi esenti dall’Irpef (ad esempio, pensione di guerra, indennità d’accompagnamento), e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
L’Avv. Valeria Mei è iscritta allo speciale elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ambito civile, penale e amministrativo e può presentare, per conto del cliente, l’apposita istanza di ammissione presso il competente Consiglio dell’Ordine.